Il piano del Governo inizia a scricchiolare.

Numerosi i rilievi di illegittimità del decreto Piantedosi alla luce delle ultime sentenze.

A pochi mesi dall’entrata in vigore della legge 50/2023 con la quale si è convertito in legge il cosiddetto Decreto Piantedosi (dl173/2023), le cui criticità abbiamo già più volte commentato nella cornice della campagna #paradossiallitaliana, cominciamo ad assistere ai primi rilievi giudiziari circa le numerose illegittimità di due dei punti fondanti questo piano del governo: il trattenimento indiscriminato dei richiedenti asilo in fase di procedura di frontiera e i criteri con cui si elaborano gli elenchi dei paesi di origine sicuri. Ricordiamo infatti la sentenza del Tribunale di Firenze, con la quale si dubita della valutazione e definizione di “paese sicuro” limitatamente alla Tunisia e le due sentenze del Tribunale di Catania con le quali i Giudici non hanno convalidato il trattenimento di alcuni richiedenti asilo “alla luce del principio costituzionale fissato dall’articolo 10 co. 3 della Costituzione” che secondo il giudice “deve infatti escludersi che la mera provenienza del richiedente asilo da Paese di origine sicuro possa automaticamente privare il suddetto richiedente del diritto a fare ingresso nel territorio italiano per richiedere protezione internazionale” (qui le due sentenze: Giudice Apostolico e Giudice Cupri).

In questo quadro che delinea dunque una complessa e articolata analisi di illegittimità delle norme del Decreto Piantedosi, vogliamo evidenziare sul fronte del diritto alla protezione speciale, due Ordinanze della Corte Suprema di Cassazione che mettono in luce un punto strategico delle riforme della Legge 50/23 in materia di protezione speciale, “smontando” i presupposti e i punti fondanti su cui questa legge è impiantata ovvero la “cancellazione” dei criteri con cui si dovrebbe valutare il diritto alla protezione derivanti dalla tutela della vita privata e familiare. Nella campagna del Forum #paradossiallitaliana abbiamo analizzato e contestato la legittimità delle nuove norme ma ad evidenziare questa illegittimità ora è la Corte Suprema di Cassazione con due Ordinanze (n. 20649/2023 di luglio 2023 e n. 28162/2023 di ottobre 2023), con le quali si getta luce sull’incompatibilità della nuova norma con l’articolo 8 della CEDU e con l’art. 10 della Costituzione:

  • nella prima ordinanza i Giudici scrivono che “l’integrazione sociale, da valutarsi alla attualità, è qualcosa di più ampio ed anche parzialmente diverso dalla integrazione lavorativa, trattandosi di un paramento che deve essere letto alla luce delle specificazioni rese dalla Corte di Strasburgo. Solo la Corte EDU infatti è autorizzata a riempire di contenuti le norme della Convenzione e alle sue indicazioni le autorità nazionali si devono attenere” intendendo ribadire che nessuna modifica alla norma nazionale ovvero una discrezionale valutazione può essere correttamente applicata. La Corte evidenzia tale aspetto giudicando l’operato del Tribunale di primo grado “non di buon governo” perché ha omesso di osservare i principi in capo alla costituzione all’art 10 e quelli in capo alla CEDU all’art 8. In più aggiunge che il “Giudice di merito non considera che il rigetto della domanda di protezione internazionale non è di per sé preclusivo alla presentazione (e in ipotesi all’accoglimento) della autonoma domanda di permesso di soggiorno per protezione speciale, fondata su fatti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli già esaminati.” Inoltre di straordinaria importanza è quanto l’Ordinanza evidenzia in capo alle riforme operate dal governo che hanno abrogato i criteri di valutazione del diritto alla vita privata e familiare e ricorda quanto dice la nostra Costituzione: “si tratta di tutelare pur nelle diverse modalità attuative previste dalle modifiche legislative succedutesi nel corso del tempo, sempre lo stesso diritto fondamentale della persona, non soltanto in ragione di un obbligo internazionale quale il rispetto del trattato CEDU, ma anche in conformità all’art 2 della Costituzione, catalogo aperto dei diritti fondamentali, propri della persona in quanto tale e che pertanto non possono essere accordati (o negati) a discrezione del legislatore, il quale è tenuto, come dispone l’art 2 Cost, a riconoscerli e garantirli.”
  • La seconda Ordinanza, in ordine di tempo e relativa ad un provvedimento di espulsione, come anche ci racconta il sole24ore, evidenzia correttamente per i Giudici di Pace a cui è affidata la valutazione dell’espellibilità di una persona dal nostro territorio, l’obbligo di applicazione dell’articolo 8 CEDU, quando richiama la valutazione del Giudice che nel convalidare l’espulsione “ha sbrigativamente escluso la sussistenza di circostanze ostative alla emissione del decreto di espulsione, omettendo di valutare, attraverso un attento e delicato esame (Cass. 25653/2022; cfr. Cass. 11955/2020, 781/2019) la complessiva condizione di vita privata e familiare”.

Diventa per noi dunque importante, nell’attuale dibattito sulle norme approvate dal Governo Italiano, aggiungere con queste due ordinanze un quadro di informazione sul diritto alla protezione speciale e alla corretta applicazione dell’art 8 CEDU che la norma italiana prosegue a “boicottare”, anche in contrasto con la Costituzione Italiana. In questo quadro delicato che si sta delineando intorno alle procedure di espulsione dei migranti che hanno richiesto e/o rinnovato la protezione speciale e ricordando i casi che sono stati denunciati a Caserta, (questo l’articolo su Il Manifesto) e le segnalazioni che ogni giorno ci arrivano da operatori e operatrici legali della rete degli sportelli del Forum,  aggiungere con queste due ordinanze un quadro di informazione sul diritto alla protezione speciale e alla corretta applicazione dell’art 8 CEDU che la norma italiana prosegue a “boicottare”, ci sembra una corretta iniziativa di contro narrazione. Queste ordinanze offrono numerosi spunti per la tutela dei migranti e per gli operatori e le operatrici legali che sono chiamati ad occuparsi di chi dovrebbe essere tutelato dalle Istituzioni italiane, nei suoi diritti fondamentali.

Segui la campagna #paradossiallitaliana e inviaci il tuo feedback inquadrando il QR code nella guida che potrai trovare a questo link.

Progetto sostenuto dalla Fondazione Migrantes con i fondi Otto per Mille della Chiesa Cattolica e con il contributo Otto per Mille della Chiesa Valdese.

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