Difendiamo diritti e accoglienza dal pessimo impatto del Patto

Il Patto Europeo su Migrazione e Asilo è stato proposto dalla Commissione Europea nel 2020, approvato nel 2024 e entrerà pienamente in vigore nel 2026.
Questo insieme di norme regola l’intero percorso di una persona migrante: dall’arrivo ai confini dell’Unione Europea, fino alla decisione su asilo o rimpatrio. Il Patto comprende una serie di atti legislativi principali, che definiscono le procedure di identificazione, accoglienza, asilo, rimpatrio e reinsediamento.

Il nuovo Patto rappresenta un cambio significativo nelle politiche europee su migrazione e asilo.

Per chi lavora nell’accoglienza, è fondamentale conoscere le nuove procedure, i rischi di restrizione dei diritti e le possibilità di intervento e tutela. La collaborazione tra operatori, avvocati, mediatori e organizzazioni della società civile sarà decisiva per garantire che le persone migranti non vengano private dei loro diritti fondamentali.

Le principali novità su Screening e Procedure

Screening obbligatorio alle frontiere. Viene introdotta una procedura di “pre-ingresso” obbligatoria per tutte le persone che entrano irregolarmente nell’UE (massimo 7 giorni), e anche per chi viene trovato senza documenti all’interno del territorio (massimo 3 giorni).

Durante lo screening vengono effettuati controlli di identità e sicurezza e una valutazione di eventuali vulnerabilità.

Esito possibile: accesso a una procedura di asilo o avvio della procedura di rimpatrio.
Preoccupazioni principali: rischio di detenzione de facto, luoghi di screening poco accessibili e possibili pratiche discriminatorie.

Procedure di asilo accelerate alle frontiere. Le persone provenienti da Paesi con basso tasso di riconoscimento dell’asilo (<20%), o considerate “a rischio” o “non cooperative”, saranno sottoposte a procedure di asilo e rimpatrio rapide direttamente alla frontiera. Durante questa fase, le persone sono considerate come “non ancora entrate” nel territorio UE, anche se di fatto si trovano lì.

Rischi principali restano la possibilità di detenzione prolungata in strutture di frontiera, la mancanza di garanzie adeguate per minori o persone vulnerabili e le difficoltà di accesso a servizi legali e di supporto.

 Maggiore attenzione ai rimpatri rispetto alla protezione

Il Patto lega strettamente il rifiuto della domanda d’asilo alla decisione di rimpatrio, riducendo tempi e possibilità di ricorso. Non è previsto un controllo sistematico sul rischio di refoulement (rimpatrio verso Paesi dove si rischiano persecuzioni) o sulla possibilità di ottenere altri tipi di permessi (umanitari, familiari, salute, ecc.).

Rischi principali restano le deportazioni prima della conclusione dei ricorsi e le limitazioni nell’accesso a permessi per motivi umanitari o di interesse superiore del minore.

Tutela dei diritti fondamentali e ruolo della società civile

Sia il Regolamento Screening che quello Procedure prevedono l’istituzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente.

Per l’Italia, l’istituzione di un meccanismo indipendente rappresenta una sfida particolare, dal momento che occorrerà aggiungere tale meccanismo al frammentato panorama degli organismi indipendenti di tutela dei diritti umani già istituiti dal nostro Paese, coordinandone il mandato in primis con quello del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, con l’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza e con la neo-istituita Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, considerato che l’Italia è inadempiente sin dal lontano 1993 rispetto alla necessità di istituire una omnicomprensiva autorità indipendente sui diritti umani (National Human Rights Institutions – NHRIs), conformemente ai c.d. “Principi di Parigi”, di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite n. 48/134 del 1993.

Secondo il mandato conferitole dall’articolo 10, par.2, la FRA ha redatto a settembre del 2024 una Guida sugli organismi nazionali indipendenti durante le procedure di screening e di asilo alla frontiera. anche in caso di situazioni di crisi e di forza maggiore. Il documento della FRA rappresenta uno strumento di advocacy molto utile, non soltanto per le raccomandazioni fornite, ma anche per l’indicazione di tutti gli strumenti di soft law elaborati negli ultimi anni dalla stessa FRA e da altri meccanismi del CoE, nonché dall’EUAA.

Se, come sembrerebbe, l’attuazione dei regolamenti avverrà con legge delega, è fondamentale che l’attività di advocacy si concentri sul principio e criterio di delega riguardante il meccanismo di monitoraggio, facendo pressione affinché tale principio e criterio contenga espresso riferimento alla osservanza delle raccomandazioni espresse dalla guida della FRA (che di per sé non sono vincolanti per il legislatore nazionale, ma se inseriste nel criterio di delega lo diverrebbero). Solo in tal modo si può efficacemente influenzare l’istituzione del meccanismo, che avverrebbe successivamente all’approvazione della legge delega con apposito decreto legislativo (strumento normativo assai difficile da influenzare con l’attività di advocacy). Le raccomandazioni fornite agli Stati membri, non vincolanti, sono raggruppate in 9 Building blocks, che incorporano non soltanto le previsioni vincolanti dell’articolo 10, ma tengono in considerazione anche i principali strumenti di soft law delle Nazioni Unite e del Consiglio d’Europa, indicati nel considerando 27 del Regolamento screening.

Tabella Comparativa – Standard Internazionali per il Meccanismo di Monitoraggio

Il Patto europeo su migrazione e asilo può sembrare solo la codificazione di pratiche già diffuse negli Stati membri, se guardiamo alla storia recente, come il ricorso crescente alle procedure accelerate e di frontiera rispetto a quella ordinaria. Anche l’esperienza italiana conferma questa tendenza, accentuata dall’ampliamento della lista dei “Paesi sicuri”.

Tuttavia, sarebbe un errore sottovalutarne la portata storica per due motivi principali.

Un nuovo “standard europeo” dell’asilo
Il Patto, con le sue quasi 1500 pagine, rappresenta la più ampia riforma UE della materia e definisce agli occhi del mondo lo standard europeo del diritto alla protezione internazionale. In questo quadro, la riduzione obbligatoria delle garanzie procedurali segna un evidente arretramento rispetto ai precedenti livelli di tutela.

La rigidità del diritto dell’Unione
Il diritto europeo dell’asilo è molto rigido e difficile da riformare: molte modifiche ritenute necessarie sono rimaste irrealizzabili. Il caso più emblematico riguarda il sistema di Dublino e il criterio dello Stato di primo ingresso, considerato da tutti iniquo. Il Patto avrebbe dovuto superarli, ma di fatto il nuovo regolamento riproduce i contenuti sostanziali di Dublino, compensandoli solo con meccanismi ex post di solidarietà obbligatoria ma flessibile.

Alla luce di questa rigidità, si teme che l’obbligatorietà della procedura di frontiera e la compressione delle garanzie per i richiedenti, una volta inserite nel diritto derivato UE, diventino difficili da modificare in futuro. Il rischio è di rimanere “prigionieri” non solo della logica di Dublino, ma anche della nuova procedura di asilo in frontiera. Per evitare che questa riforma diventi un punto di non ritorno, è essenziale che società civile, giuristi, accademici e decisori politici vigilino sull’attuazione del Patto, promuovano interpretazioni rispettose dei diritti fondamentali e continuino a chiedere con forza riforme che mettano al centro la dignità e la protezione delle persone.

Scarica il primo Toolkit per la tutela dei diritti delle persone migranti.

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Toolkit su procedure e screening

per info sulla Road Map scrivi a forum4maggio@gmail.com

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